Il Bonus Nido 2019 è un aiuto economico versato dall’INPS, su richiesta del genitore, per il pagamento della retta di asili nido pubblici e privati.
La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato dal 1° gennaio 2016 in possesso dei requisiti richiesti. L’art.1, comma 488, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 ha elevato l’importo del buono a 1.500 eurosu base annua per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il bonus asilo nido viene erogato con cadenza mensile, parametrando l’importo massimo di 1.500 euro su 11 mensilità, per un importo massimo di 136,37 europer ogni retta mensile pagata e documentata. Il contributo mensile erogato dall’Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta. Attenzione!Dal 2019 il bonus asilo nido NONè cumulabile con la detrazione prevista dall'art. 2, comma 6, legge 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido in dichiarazione dei redditi) a prescindere dal numero di mensilità percepite. REQUISITI (tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda): - cittadinanza italiana, cittadinanza UE, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea, carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza dell’Unione europea, status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria; - residenza in Italia. Il richiedente è il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta. L’INPS provvede alla corresponsione del bonus nelle modalità di pagamento indicate dal richiedente nella domanda. L’utente che opta per l’accredito su un conto con IBAN è tenuto a presentare anche il modello SR163, a meno che tale modello non sia stato già presentato all’INPS in occasione di altre domande. PER INFO: Contact Center Inps: numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) oppure www.inps.it LA NOSTRA STRUTTURA E' ACCREDITATA PRESSO L'INPS!!
RETTE AGEVOLATE PER CHI HA I REQUISITI L’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n.92, ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013 – 2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, voucher con un contributo per fare fronte agli oneri della dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi. Tale beneficio è stato prorogato anche per l’anno 2016 dall’art.1, comma 282, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (c.d. legge di stabilità). A CHI SPETTAPossono accedere al beneficio:
Le lavoratrici madri possono accedere al beneficio anche per più figli, presentando una domanda per ogni figlio purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati. Non sono ammesse al beneficio:
Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. CHIAMATECI PER TUTTE LE INFORMAZIONI!!! Visita la sezione CONTATTI |
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